Proposta di legge di iniziativa popolare
Ampliamento delle funzioni degli avvocati
Il perchè di questa proposta
Per un esercizio della professione di avvocato adeguato ai cambiamenti in atto nell’amministrazione della giustizia e in linea con quanto avviene in altri Paesi Europei.
Questa proposta di legge intende garantire l’autonomia professionale dell’avvocato delegando al professionista forense lo svolgimento di funzioni tradizionalmente notarili che oggi, soprattutto in ambito societario ed immobiliare, costituiscono già parte integrante della sua attività.
L’estensione dell’area di intervento degli avvocati comporterebbe una pluralità di effetti virtuosi, sia per i cittadini, che potranno beneficiare di servizi più competitivi, efficienti e celeri, sia per gli avvocati – soprattutto i più giovani – che potranno estendere l’ambito della propria attività professionale.
Nell’esercizio della propria professione, l’avvocato svolge oggi funzioni un tempo delegate in via esclusiva ai soli pubblici ufficiali (ufficio di delegati alla vendita, poteri di autentica e di estrazione di copie di documenti informatici, attestazione di conformità degli atti nell’esecuzione forzata) e assume spesso un ruolo terzo e imparziale (nell’arbitrato e nei sistemi di risoluzione alternativa delle controversie in ambito consumeristico e della mediazione obbligatoria e volontari).
L’avvocato è un professionista estremamente competente: deve conseguire titoli e abilitazioni per accedere al patrocinio dinanzi alla Magistrature Superiori, per esercitare le funzioni di mediatore o per iscriversi all’elenco degli avvocati specialisti
Non è anacronistico che all’avvocato venga ancora precluso di attribuire pubblica fede agli atti tra vivi, di autenticare le firme apposte alle scritture, di ricevere atti di notorietà in materia civile e commerciale ovvero dichiarazioni di rinuncia dell’eredità?
Estendere agli avvocati le competenze sinora delegate esclusivamente ai pubblici ufficiali significa
- riconoscerne il ruolo fondamentale nella nostra società
- garantire ai cittadini servizi più efficienti, più celeri e a prezzi più competitivi
- permettere ai più giovani di ambire allo svolgimento di una professione priva di confini ingiusti e ormai ingiustificati
- in definitiva: modernizzare il Paese.
Cosa è una Legge di iniziativa popolare
Art. 71 Cost.
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta da parte di almeno cinquantamila elettori di un progetto redatto in articoli.
l popolo può esercitare l’iniziativa delle leggi “mediante la proposta da parte di almeno cinquantamila elettori di un progetto redatto in articoli”.
Questo potere riconosciuto ai cittadini di dare avvio al procedimento legislativo è un istituto di “democrazia diretta”. Nella prassi si è rivelato però un potere limitato che non garantisce ai presentatori l’esame parlamentare della loro proposta. Gli organi parlamentari, infatti, non hanno l’obbligo di pronunciarsi sulle proposte di iniziativa popolare e neanche esistono meccanismi che garantiscano forme significative di priorità procedurale.
L’unica garanzia di esame è data dai regolamenti parlamentari. In particolare l’art. 74, Reg. Sen. impone alle competenti Commissioni l’avvio dell’esame dei progetti di legge di iniziativa popolare ad esse assegnati entro e non oltre un mese dal deferimento; mentre l’art. 24, Reg. Cam. si limita a riservare una parte del tempo disponibile all’interno del calendario dei lavori dell’Assemblea.
Per quanto riguarda il contenuto dei progetti di legge di iniziativa popolare, non si prevedono limiti di materia e possono assumere la forma sia di progetti di legge ordinaria, sia costituzionale.
La legge 25 maggio 1970, n. 352 “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo” dispone le modalità di attuazione del referendum e detta la disciplina attuativa dell’art. 71 Cost. Da un punto di vista strettamente procedurale, la proposta di legge di iniziativa popolare, presentata al Presidente di una delle due Camere, deve essere corredata dalle prescritte firme. Il procedimento per la raccolta delle firme ha inizio con la presentazione della iniziativa legislativa alla cancelleria della Corte di cassazione da parte di almeno dieci promotori. Non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre sei mesi prima della presentazione della proposta alla Camera. Le firme richieste debbono, pertanto, essere raccolte nell’arco massimo dei sei mesi precedenti la data di presentazione della proposta alla Camera.