Relazione Illustrativa
La degiurisdizionalizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione della giustizia hanno imposto un’ormai penetrante delega alla professione forense di compiti tradizionalmente considerati di munus pubblico e precedentemente svolti dai soli pubblici funzionari. Gli esempi di interventi normativi in quest’ottica sono molteplici e quotidiani ed impongono una seria presa d’atto del rinnovato ruolo acquisito dalla professione forense nell’ambito dei servizi legali offerti al cittadino ed agli operatori economici del Paese.
Continua a leggere
Si pensi al ruolo di imparzialità e di terzietà richiesto all’avvocato dall’implementazione dei sistemi di risoluzione alternativa delle controversie sia in ambito consumeristico (Titolo II-bis del Codice del Consumo) sia nell’ambito della mediazione obbligatoria e/o volontaria (Decreto Legislativo n. 28/2010). Ciò senza considerare il ruolo sempre più preminente che stanno assumendo nel tessuto economico del Paese le funzioni giudiziarie o paragiudiziarie delegate all’avvocato nell’ambito dell’arbitrato (Titolo VIII del Libro IV del Codice di Procedura Civile) o dell’ufficio del Giudice Onorario di Pace (Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116).
Quanto alla semplificazione e digitalizzazione della giustizia, inoltre, è stato massivo il trasferimento all’avvocato delle funzioni un tempo delegate in via esclusiva ai soli pubblici ufficiali, fra cui l’ufficio di delegati alla vendita in ambito esecutivo (Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83), i poteri di autentica dei difensori (Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90), il potere di estrarre copie di documenti informatici (Legge 6 agosto 2015 n. 132) e l’attestazione di conformità degli atti in ambito di esecuzione forzata (Decreto Legge 132/14).
Il complesso degli interventi legislativi è poi stato affiancato da una sempre più crescente settorializzazione e specializzazione delle funzioni legali esercitate dall’avvocato che hanno subordinato l’esercizio delle funzioni professionali al conseguimento di titoli e di abilitazioni, ad esempio, per l’accesso al patrocinio dinanzi alla Magistrature Superiori, per l’esercizio delle funzioni di mediatore o per l’iscrizione all’elenco degli avvocati specialisti.
In tale complessivo contesto normativo, dunque, alla professione forense è delegata la funzione di rappresentare una figura unitaria di operatore di servizi legali integrati e di esercitare i medesimi con piena specializzazione.
In questo ambito si colloca la presente proposta di legge: garantire una compiuta autonomia professionale al professionista forense delegando al medesimo lo svolgimento di funzioni tradizionalmente notarili e che oggi, soprattutto in ambito societario ed immobiliare, costituiscono già parte integrante della sua attività. Una simile estensione dell’area di intervento degli avvocati sarebbe suscettibile di generare una pluralità di effetti virtuosi, sia per i cittadini, che potranno beneficiare di servizi più efficienti, celeri e ovviamente a prezzi più competitivi, sia per gli avvocati – soprattutto i più giovani – che potranno estendere l’ambito di attività professionale.
La competenza, già garantita dalla specializzazione richiesta al professionista forense, sarà monitorata dal consiglio dell’ordine di appartenenza che provvederà all’iscrizione dell’avvocato in apposito registro speciale istituito dal Ministro della Giustizia di concerto con il Consiglio Nazionale Forense.
D’altro canto, la delega di funzioni notarili costituisce un approdo verso il quale muovono le principali nazioni europee; si pensi, ad esempio, alla Francia, ove la legge n. 311 del 28 marzo 2011 sulla modernizzazione delle carriere giuridiche ha introdotto l’acte d’avocat grazie al quale gli avvocati possono certificare la volontà privata oppure alla Svizzera (e segnatamente al Canton Ticino) dove le funzioni notarili sono svolte dai professionisti dei servizi legali in regime di libera professione; analogamente accade – come noto – in Inghilterra e in Irlanda, dove i solicitors svolgono i compiti che nei sistemi europeo-continentali sono tradizionalmente assegnati ai notai. La stessa Germania adotta un approccio dualistico che garantisce, come nell’attuale proposta di legge, una pluralità di offerta: alla figura del notaio monoprofessionale (“Hauptberuflicher Notar”) è affiancata quella del notaio e avvocato che opera in libera professione (“Anwaltsnotar”).
La presente proposta di legge, dunque, si compone di quattro articoli che dispongono in merito alle attribuzioni dell’avvocato iscritto nel registro speciale degli avvocati con la qualifica di ufficiali pubblici (articolo 1), alla istituzione del registro speciale (articolo 2), alla modalità di tenuta degli atti e delle scritture ricevute dall’avvocato iscritto nel registro speciale (articolo 3), e, infine, alla previsione di una clausola di invarianza finanziaria (articolo 4).
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Attribuzioni dell’avvocato iscritto nel registro speciale).
1. Agli avvocati iscritti nel registro speciale di cui all’art. 2 è conferita, nell’esercizio delle funzioni loro attribuite con la presente legge, la qualifica di ufficiali pubblici per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.
2. Agli avvocati iscritti nei registri speciali di cui all’art. 2 è concessa anche la facoltà di:
- eseguire l’autenticazione delle firme apposte in fine delle scritture ed in margine dei loro fogli intermedi;
- ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale;
- ricevere le dichiarazioni di rinuncia dell’eredità e di accettazione di eredità col beneficio dell’inventario;
- procedere, in seguito a delegazione dell’autorità giudiziaria:
- all’apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;
- agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell’art. 769 del Codice di procedura civile, salvo che il Tribunale sulla istanza e nell’interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere;
- agli incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all’uopo necessarie;
- ricevere in deposito atti pubblici, in originale od in copia, scritture private, carte e documenti, anche se redatti all’estero;
- firmare e vidimare i libri commerciali secondo le disposizioni del codice civile;
- ricevere atti di asseverazione con giuramento di perizie stragiudiziali e di traduzioni di atti o di scritti in lingua straniera;
- rilasciare copie od estratti di documenti ad essi esibiti e di libri e registri commerciali, salva sempre all’autorità presso cui se ne fa uso, la facoltà di richiedere l’esibizione degli originali.
3. L’avvocato iscritto nel registro speciale di cui all’art. 2 non può ricevere o autenticare atti: (1) se essi sono espressamente proibiti dalla legge, manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico; (2) se v’intervengano come parti il coniuge o il soggetto al medesimo legato da unione civile o patto di convivenza, i suoi parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente, ancorché v’intervengano come procuratori, tutori od amministratori; (3) se contengano disposizioni che interessino lui stesso, il coniuge, o alcuno dei suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore per l’atto da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dall’avvocato, o da persona in questo comma menzionata, ed a lui consegnato sigillato dal testatore. Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono applicabili ai casi d’incanto per asta pubblica.
4. Nel codice civile e nelle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, l’espressione: “notaio”, ovunque ricorra, è sostituita dalle parole “notaio o avvocato iscritto nel registro speciale degli avvocati con la qualifica di pubblici ufficiali”.
5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al Capo I, al Capo II, al Capo III e al Capo IV del Titolo III della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, sue modifiche e integrazioni, non derogate dalla presente legge e dai suoi provvedimenti attuativi.
Art. 2.
(Il registro speciale degli avvocati con la qualifica di ufficiali pubblici istituito e tenuto presso i consigli dell’ordine).
1. E’ istituito e tenuto presso ciascun consiglio dell’ordine il registro speciale degli avvocati con la qualifica di ufficiali pubblici.
2. Gli avvocati iscritti nel registro speciale possono esercitare anche la libera professione.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto emanato dal Ministro della Giustizia, previo parere del Consiglio Nazionale Forense, è disciplinata la tenuta e l’aggiornamento del registro, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell’ordine.
4. Costituiscono requisiti per l’iscrizione dell’avvocato al registro speciale di cui al comma 1 esclusivamente:
- l’iscrizione all’albo ordinario degli esercenti la libera professione per un periodo non inferiore a 3 anni;
- il non aver sopportato l’irrogazione della sanzione della sospensione o della radiazione dall’esercizio della professione;
- l’aver stipulato polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio delle funzioni loro attribuite con la presente legge, secondo termini e modalità disciplinati nel decreto di cui al comma 3.
Art. 3.
(Custodia degli atti, delle scritture e dei registri).
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Giustizia, previo parere del Consiglio Nazionale Forense, disciplina con regolamento le modalità di istituzione e tenuta degli appositi registri cronologici ove l’avvocato iscritto nel registro speciale è tenuto a conservare gli atti e le scritture ricevuti ai sensi dell’art. 1, le modalità di trasmissione, deposito e conservazione di copia dei registri cronologici da parte del consiglio dell’ordine nel cui registro speciale è iscritto l’avvocato e le modalità di deposito e conservazione dei registri e degli atti appartenenti all’avvocato deceduto, trasferitosi presso altro consiglio dell’ordine ovvero cancellato dal registro.
Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria).
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.