Il procedimento
La Legge 25 maggio 1970, n. 352, declina le modalità di presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare di cui all’art. 71 della Costituzione.
Il procedimento ha inizio con il deposito, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, della proposta e prosegue con la pubblicazione del relativo annuncio sulla Gazzetta Ufficiale.
Dal luglio 2021, le necessarie cinquantamila firme degli elettori possono essere raccolte, oltre che sui classici fogli cartacei, anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi e che consenta l’acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all’estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all’autenticazione. La legge richiede che ai fogli recanti le firme siano allegati i certificati elettorali (anche collettivi) dei cittadini firmatari, con la precisazione che, qualora i comuni rilascino i certificati elettorali in formato elettronico, questi dovranno essere trasmessi da un indirizzo di posta elettronica certificata del comune a un indirizzo di posta elettronica certificata dei promotori.
Completata la raccolta delle firme e dei relativi certificati elettorali, i promotori dovranno depositarli, insieme al progetto di legge, presso gli uffici preposti della Camera dei Deputati o del Senato che provvederanno alla successiva verifica e al computo delle firme, necessarie per accertare la regolarità dell’iniziativa.
Tra le riforme approvare dal Parlamento sulla base di proposte di legge di iniziativa popolare, si rammentano:
- Provvedimenti per il credito alla cooperazione (Legge 25 novembre 1962, n. 1679)
- Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori (Legge 4 maggio 1983, n. 184)
- Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (Legge 11 febbraio 1992, n. 157)
- Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell’istruzione (Legge 10 febbraio 2000, n. 30)
- Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (Legge 6 maggio 2015, n. 52)
- Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa (Legge 26 aprile 2019, n. 36)
FASI DEL PROCEDIMENTO
Avvio dell’iniziativa
I promotori del progetto di legge di iniziativa popolare dichiarano di voler avviare l’iniziativa legislativa presso la cancelleria della Corte suprema di cassazione che ne dà annuncio tramite la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Raccolta firme
Devono essere raccolte le firme di almeno 50.000 elettori. Dal 2021 è possibile anche firmare digitalmente tramite piattaforma apposita.
Presentazione della proposta
Raggiunto il numero necessario, le firme vengono depositate, insieme al progetto di legge, presso gli uffici preposti della Camera dei Deputati o del Senato.